Note d'AnalyseGroupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité70 Rue de la Consolation, B-1030 Bruxelles Tél.: +32.2.241 84 20 - Fax : +32.2.245 19 33 Internet : www.grip.org - Courriel : admi@grip.org |
URL : http://www.grip.org/bdg/g4594.html |
Claudio Gramizzi, Ricercatore presso il GRIP
26 gennaio 2006
La riforma della legge sulla legittima difesa
introdotta dal deputato On. Luciano Dussin[1]
é stata approvata in forma definitiva dal Parlamento italiano il 24
gennaio scorso.
La nuova formulazione dell’articolo
52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato
domicilio, autorizza il ricorso ad un’arma legittimamente detenuta
o altro mezzo idoneo al fine di difendere :
a) la propria o altrui incolumità ;
b) i beni propri o altrui, quando non vi é desistenza e vi é
pericolo d’aggressione.
Tale disposizione si applica anche all’interno di ogni altro luogo ove
venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale[2].
Una prima tappa era già stata raggiunta il 6 luglio 2005, giorno dell’approvazione
del provvedimento da parte del Senato della Repubblica, quasi due anni dopo
la presentazione del testo al Parlamento. Il voto favorevole ottenuto dalla
Camera dei Deputati[3]
sancisce l’integrazione del nuovo testo nell’arsenale giuridico
italiano, non senza qualche polemica.
Inutile sottolineare a che punto le reazioni dei due principali schieramenti
politici italiani, già impegnati negli esercizi di riscaldamento per
la prossima campagna elettorale, siano discordanti.
Come lo sottolineano le dichiarazioni rilasciate dopo il voto del Palazzo
di Montecitorio, l’entusiasmo più acceso é stato riscontrato
soprtattutto nelle file della Lega Nord, partito da cui ha preso forma la
proposta di riforma.
Appoggiati da tutti gli schieramenti membri della Casa delle Libertà,
ministri e deputati leghisti si congratulano per il « riconoscimento
del diritto dell’aggredito di difendersi »[4].
Gli osservatori della cronaca politica italiana non se ne stupiranno oltremodo.
Per quanto distratti, si ricordano certamente delle dichiarazioni che il ministro
delle Riforme istituzionali, Calderoli, anch’egli membro del Carroccio,
si lasció scappare nel novembre 2004. All’occasione dell’uccisione
di un benzinaio di Lecco annunció infatti di voler « instaurare
una taglia sugli assassini » per incitare i cittadini a collaborare
con più veemenza alle indagini[5].
Il ministro della Giustizia, Castelli, rassicuró chi si diceva preoccupato
per il futuro dello Stato di diritto definendo la dichiarazione del collega
di partito « un atto legittimo e meritorio
»[6].
Nonostante la soddisfazione dello schieramento al Governo, numerose voci si
sono alzate per criticare la pertinenza del testo approvato dalla Camera.
Non solo nei ranghi del centro-sinistra, ma ugualmente presso i rappresentanti
del mondo della Giustizia[7],
ancora una volta in contrasto diretto con le posizioni difese dal loro ministro
di tutela.
I. Quali le implicazioni
Introducendo un concetto di leggittima difesa
cosí vasto – le minacce dirette alla proprietà dei beni
materiali figurano ormai tra i fattori che giustificano l’uso di un’arma
– la nuova norma sconvolge, di fatto, il rapporto di proporzione tra
difesa ed offesa, considerandola presunta in ogni caso.
In altri termini, ammette che la reazione al pericolo di un’aggressione
possa non essere direttamente proporzionata alla minaccia che verrebbe da
un’aggressione potenziale.
Prima della ‘legge Dussin’, le disposizioni penali in vigore attribuivano
all’individuo vittima dell’offesa il diritto di difendere la propria
incolumità, tuttavia soltanto attraverso una risposta che fosse proporzionata
all’offesa subita.
Da una prima lettura del provvedimento emerge
inoltre l’evidenza del fatto che la formulazione del testo apre inevitabilmente
lo spazio ad una larga seria di situazioni potenzialmente litigiose.
La percezione del pericolo é difficile da regolamentare e da definire
in maniera univoca.
Qualsiasi cittadino che si ritrovi direttamente confrontato ad una presenza
improvvisa, indesiderata e minacciosa nel suo domicilio o nel suo negozio
é certamente chiamato ad affrontare una situazione che esce dall’ordinario
e che genera uno stato emotivo inusuale. É pertanto impossibile escludere
a priori che la sua percezione del pericolo non sia viziata ed eccessiva rispetto
alla minaccia reale.
La seconda condizione che determina la legalità del ricorso ad una
reazione armata suscita altri interrogativi ed osservazioni analoghe.
Com’é possibile pretendere che i gesti di un ladro sorpreso in
flagrante siano interpretati correttamente dal proprietario che subisce il
furto e impugna l’arma ?
La necessità di decidere nell’immediatezza ed in uno stato di
tensione emotiva del tutto particolare e, perché no, della paura, non
genera forse dei rischi di errore nell’apprezzamento che potrebbero
essere eccessivi ?
Approfondendo leggermente l’analisi sembra anche pertinente interrogarsi
sulla compatibilità di questa nuova legge con la Costituzione italiana
; questa stabilisce infatti che « La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo »[8].
Permettendo che i cittadini ricorrano ad una forma di giustizia immediata,
armata e potenzialemente intaccata d’arbitrario, lo Stato repubblicano
garantisce davvero il primo dei diritti fondamentali, quello alla vita[9]
?
Infine, questa norma fortemente voluta dal Governo dispensa lo Stato dall’esercizio
di un suo dovere fondamentale, quello di garantire la sicurezza e la giustizia,
dando mandato al cittadino di assicurare con i propri mezzi, non solo la sua
propria incolumità, ma anche quella dei propri beni materiali.
Il cantonamento della sicurezza ad una dimensione puramente individuale é
una scelta politica pesante. Certamente opinabile se si giudica tenendo in
conto i risultati poco brillanti ottenuti nei paesi che hanno adottato una
strategia simile.
II. La strana definizione di ‘sicurezza’ usata dal Governo Berlusconi
Da quando ha comnciato ad esercitare il suo
mandato, il Governo Berlusconi si sforza a ricordare regolarmente ai cittadini
italiani i vari progressi conseguiti.
Tra i meriti che il Governo si attribuisce fieramente ritroviamo quello di
aver contribuito a migliorare la sicurezza del Paese.
Non siamo in possesso di dati statistici sufficientemente consistenti per
confermare o confutare tale conclusione. Restiamo quanto meno volontariamente
e particolarmente prudenti sulla pertinenza di un tale proposito.
Senza che questo sia da interpretare come un pregiudizio nei confronti della
squadra di Berlusconi, siamo nell’impossibilità di condividere
la definizione, piuttosto variabile, che i ministri italiani sembrano aver
addottato della nozione di ‘sicurezza’.
Questa stessa prudenza ci era già stata suggerita nel 2002, nel corso
di una conferenza stampa dell’allora ministro dell’Interno Scajola[10].
Stabilendo il bilancio del primo anno di lavoro del Governo Berlusconi, Scajola
affermó in quell’occasione che l’Italia era diventata un
‘Paese più sicuro’.
Seguendo il ragionamento del ministro si era cosí portati a misurare
il livello di sicurezza del Paese non tanto in funzione del numero degli atti
criminali commessi nel corso dell’ultimo anno, ma piuttosto contabilizzando
il numero di casi risolti dalla Giustizia.
Entrambi i numeri erano in aumento rispetto all’anno precedente, secondo
quanto ammesso dallo stesso ministro.
Oggi, la stessa coalizione di Governo si congratula dei risultati annoverati
nel campo della sicurezza pubblica utilizzando altri indicatori, in contraddizione
con i precedenti, come la diminuzione del numero di delitti, misurati sulla
base del numero delle procedure giudiziarie che ne sono scaturite. Omettendo
di ricordare che alcune delle attività considerate precedentemente
come illegali sono state nel frattempo rimosse dal codice penale[11].
Autorizzando il ricorso ad un’arma da parte dei cittadini che sono vittime
di una violazione di domicilio e di un tentativo di furto, anche per la sola
difesa di beni materiali, il Parlamento contribuisce certamente a ridurre
ulteriormente il numero di casi che saranno sottoposti alle autorità
giudiziarie : tutti quelli che porterebbero sulla verifica dell’eventuale
eccesso di difesa da parte di chi subisce l’offesa.
Un passo ulteriore verso una più grande ‘sicurezza’, secondo
i criteri di giudizio del Governo…
III. Conclusione
Stabilendo il diritto alla legittima difesa
armata, benché in condizioni del tutto particolari, e riducendo le
responsabilità dello Stato nel campo della sicurezza individuale, il
Governo italiano consegna un messaggio politico che potrebbe essere interpretato
dal cittadino comune come un invito a procurarsi un’arma.
Senza contare che certi criminali, da parte loro, sapendo di esporsi a rischi
crescenti, pottrebbero decidere di operare più sistematicamente accompagnati
da un’arma, dando il via ad una ‘corsa all’armamento’
più o meno generalizzata.
É certamente troppo presto per determinare
se questa nuova norma contribuirà, a lungo termine, a modificare l’atteggiamento
degli italiani nei confronti delle armi da fuoco ed a indurre un aumento del
tasso di detenzione di armi a domicilio.
Se tale dovesse essere il caso, considerati i rischi che la disponibilià
immediata di armi puó generare, é da temere che il numero di
omicidi accidentali e non intezionali, di suicidi con arma da fuoco e dei
casi di violenza domestica che finiscono in assassinii subisca la stessa tendenza.
Cosí come, forse, il numero di vendette mafiose a domicilio …
[1] Deputato leghista.
[2] In
corsivo il testo della norma approvata dal Parlamento.
Il testo integrale é disponibile su Internet, per esempio su : http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=31466&idCat=75
[3] Durante il voto alla Camera dei Deputati, il provvedimento presentato dalla Lega ha ottenuto 244 voti a favore e 175 voti contro.
[4] Dichiarazione del ministro della Giustizia Castelli, trascritta in vari quotidiani italiani all’indomani del voto alla Camera. Per esempio « Castelli : un passo dalla parte di Abele. L’opposizione : una legge da Far West », 24 gennaio 2006, Il Corriere della Sera.
[5]
Un benzinaio di Lecco fu ucciso da un colpo sparato durante un tentativo
di rapina a mano armata. Gli aggressori, due giovani di 17 e 18 anni, si
sono costituiti ai Carabinieri in dicembre 2004.
Numerosi articoli di stampa si sono soffermati su quest’episodio di
cronaca nera e sulle polemiche che ne sono scaturite.
[6] Per più ampi dettagli sulle dichiarazioni del mondo politico, vedasi, ad esempio, « Castelli : Taglia un atto legittimo. I cittadini si ribellino », 27 novembre 2004, La Repubblica.
[7] Tra le organizzazioni che si sono pronunciate negativamente sulla nuova norma possiamo citare l’Unione della Camere Penali e l’Associazione nazionale dei magistrati. Per commenti ulteriori, vedasi « In casa e ufficio vale qualsiasi difesa », D. Stasio, 25 gennaio 2005, Il Sole 24 Ore.
[8] Articolo
2° della Constituzione della Repubblica italiana, pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale il 7 dicembre 1947.
La legge italiana prevede la possibilità di sottoporre l’esame
della costituzionalità delle leggi alla Corte costituzionale. Per
lanciare una tale procedura, é necessario che un giudice, chiamato
a sentenziare sulla legge stessa, sollevi la questione costituzionale innanzi
alla Corte costituzionale.
[9] Articolo
3° della Dichiarazione universale dei diritti umani.
La Dichiarazione é disponibile in lingua italiana su Internet, per
esempio su : http://www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm
[10]
Scajola, attuale ministro della Attività produttive, é
stato ministro dell’Interno tra giugno 2001 ed inizio luglio 2002.
[11]
Questo meccanismo ha peraltro permesso al Presidente del Consiglio di evitare
a sottoporsi ad alcuni processi presso la Procura di Milano che lo vedevano
personalmente implicato.
![]()
Groupe de recherche et d'information
sur la paix et la sécurité
70 Rue de la Consolation, B-1030 Bruxelles
Tél.: +32.2.241 84 20 - Fax : +32.2.245
19 33
Internet : www.grip.org
- Courriel : admi@grip.org
Copyright © GRIP - Bruxelles/Brussels, 2003 - Webmaster
La reproduction des informations contenues sur ce site est autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et du nom de l'auteur.
Reproduction of information from this site is authorised, except for commercial purposes, provided the source and the name of the author are acknowledged.